Cites il documento per importare e esportare capi in pelle o in pelliccia
Mi hanno chiesto di occuparmi del caso CITES: uno dei documenti che fa perdere di più la pazienza e giornate per essere compilato quando si devono importare o esportare pelli o derivati come i capi in pelle o in pelliccia.
Spero di esservi utile sopratutto di fare chiarezza su un argomento che anche se conosciuto da chi opera nel settore e può risultare semplice e scontato presenta sempre parecchie difficoltà in fase operativa.
Un po’ come quando in aereo la hostess ti porta la richiesta di VISA da compilare e noi lo guardiamo con aria di sufficienza, tanto l’abbiamo compilato mille volte. Dopo due minuti viaggiamo su e giù per l’aereo alla ricerca di un’altro modulo da compilare perché abbiamo inserito la nostra data di nascita al contrario.
Scopo della missione: non essere bloccati in dogana perché non sapevamo cos’era un Boselaphus tragocamelus.
Niente più scuse!
Per fare chiarezza dobbiamo parlare della versione femminile LA CITES cioè la convenzione che da origine a IL CITES.
Come in ogni cosa al mondo le donne sono sempre più importanti. =)
La CITES (la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione) è un accordo internazionale tra governi con lo scopo di garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatiche non ne minacci la loro stessa sopravvivenza.
Oggi il commercio internazionale di animali selvatici muove miliardi di euro e include centinaia di milioni di esemplari sia di piante che di animali.
Il commercio varia da animali vivi e piante a una vasta gamma di prodotti tra cui prodotti alimentari, pelletteria esotica, pellicceria, strumenti musicali in legno, legname e addirittura souvenirs e medicinali.
Tranquilli, non include le statuette della Tour Eiffel o le Boules a Neige di Venezia.
La CITES conferisce vari gradi di protezione a oltre 35.000 specie di animali e piante, sia che vengano scambiate come esemplari vivi, pellicce o erbe secche.
Tisane comprese!
Solo alcuni cenni storici per dovere di informazione, prometto!
La CITES è stata redatta a seguito di una risoluzione adottata nel 1963 in una riunione dei membri della IUCN (The World Conservation Union).
Il testo della Convenzione è stato infine approvato in una riunione dei rappresentanti di 80 paesi a Washington, D.C., Stati Uniti d’America, il 3 marzo 1973, e il 1 ° luglio 1975 è entrata in vigore la CITES.
L’originale della Convenzione è stato depositato presso il governo depositario nelle lingue cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ogni versione facente ugualmente fede.
La CITES è un accordo internazionale al quale gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale aderiscono volontariamente.
Gli Stati che hanno accettato di essere vincolati dalla Convenzione (“aderita” alla CITES) sono noti come Parti.
Vi avviso che io chiamerò “le Parti” con il nome meno contrattuale di Paesi giusto per essere un pò meno impettiti.
Sebbene la CITES sia legalmente vincolante per le Parti – in parole povere devono attuare la Convenzione – non sostituisce le leggi nazionali. Anche se di fatto a me sembra che tutti gli stati seguano solo le sue regole.
Per moltissimi anni la CITES è stata tra gli accordi di conservazione con la più grande adesione, ad ora hanno aderito ben 183 Paesi.
Come funziona la CITES
La CITES opera subordinando il commercio internazionale di esemplari di specie selezionate a determinati controlli molto rigidi.
Le specie tutelate dalla CITES sono suddivise in tre appendici, in base al grado di protezione di cui hanno bisogno. (Per i tipi di specie coperte dalla Convenzione)
LE APPENDICI
L’appendice I include specie a rischio di estinzione. Il commercio di esemplari di queste specie è permesso solo in circostanze eccezionali.
per i CAMPIONI: é richiesta una licenza di importazione rilasciata dall’autorità di gestione dello Stato di importazione e può essere emessa solo se il campione non deve essere utilizzato per scopi principalmente commerciali e se l’importazione avverrà per scopi non sono dannosi alla sopravvivenza della specie.
Nel caso di un animale vivo o di una pianta, l’autorità scientifica deve essere convinta che il destinatario proposto sia adeguatamente attrezzato per ospitarne e prendersene cura. (ndr la CITES prevede già il WELFUR).
Ovviamente é richiesto un permesso di esportazione o un certificato di riesportazione rilasciato dall’autorità di gestione dello Stato di esportazione o di riesportazione.
Sembrerà banale quello che sto per dirvi ma dati alla mano, purtroppo credetemi non lo é:
un permesso di esportazione può essere rilasciato solo se il campione è stato ottenuto legalmente; il commercio non sarà dannoso per la sopravvivenza della specie; è già stato rilasciato un permesso di importazione.
Una autorizzazione di riesportazione può essere rilasciata solo se il campione è stato importato conformemente alle disposizioni della convenzione, in parole povere é tutto regolare e, nel caso di un animale vivo o di una pianta, è stata rilasciata una licenza di importazione.
Nel caso di un animale vivo o di una pianta, deve essere preparato e spedito per ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o trattamento crudele.
L’appendice II include specie non necessariamente minacciate di estinzione, ma in cui il commercio deve essere controllato al fine di evitare un utilizzo incompatibile con la loro sopravvivenza.
per i CAMPIONI: é richiesto un permesso di esportazione o un certificato di riesportazione rilasciato dall’autorità di gestione dello Stato di esportazione o riesportazione.
Vigono le stesse regole e restrizioni dell’appendice I con l’ importante eccezione che non è necessario alcun permesso di importazione se non richiesto dalla legge nazionale. Vi dico un segreto di Pulcinella: difficilmente uno Stato non richiederà un permesso di importazione per un campione di una specie elencata nella CITES.
L’appendice III contiene specie protette in almeno un paese, che ha chiesto assistenza ad altre parti della CITES per il controllo del commercio.
Ciascun Paese membro ha il diritto di apportare modifiche unilaterali all’Appendice III. Per vedere le modifiche apportate da ogni singolo stato aderente.
per i CAMPIONI: tutto come sopra (Appendice I e II)
COME ADERIRE ALLA CITES:
Quando il governo di uno Stato decide che sarà vincolato dalle disposizioni della CITES, può “aderire” alla Convenzione inoltrando una dichiarazione formale scritta al governo depositario, la Svizzera, attraverso canali diplomatici.
Una volta che il governo depositario riceve la richiesta la Convenzione entra in vigore per lo Stato interessato 90 giorni dopo.
Sembra la trama trama del prossimo “007 missione LA CITES”.
Una semplice PEC con la richiesta visto che siamo nel 2018 non sarebbe più facile e moderno?
Non divaghiamo troppo si parla di cose serie.
Un’organizzazione di integrazione economica statale o regionale per la quale la convenzione è entrata in vigore è denominata parte della CITES. Attualmente hanno aderito 183 stati.
Qui trovate l’ elenco degli stati che hanno aderito alla convenzione.
Un’organizzazione di integrazione economica statale o regionale che sia parte della CITES può ritirarsi dalla convenzione in qualsiasi momento mediante un processo di denuncia.
E’ successo solo una volta nella storia della Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti che avevano aderito alla Convenzione il 21 novembre 1974 ma si ritirati il 27 gennaio 1988 per tornare a farne parte di nuovo il 9 maggio 1990.
Riassunto: gli Emirati Arabi Uniti fanno parte della CITES.
Il pianeta é in continua evoluzione per cui anche e la CITES subisce continue modifiche da parte degli Stati membri. Qui troverete la lista mondiale di tutti gli esperti in specie animale a cui chiedere informazioni particolari ritardo la CITES.
Buon viaggio!
Samantha